Art. 14

In vigore dal 14 ott 1973
L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti della regione; un rappresentante dell'amministrazione provinciale; un rappresentante del comune; un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente. Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1213#art-14

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