Art. 1
In vigore dal 29 nov 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e il relativo regolamento di esecuzione;
Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopra citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvato il "Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica" annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - TAVIANI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 3. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-26;653#art-1