Art. 1

In vigore dal 29 nov 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e il relativo regolamento di esecuzione; Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopra citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico È approvato il "Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica" annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1972 LEONE ANDREOTTI - TAVIANI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 3. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-26;653#art-1

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