Art. 1
In vigore dal 17 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale;
Diritto parlamentare;
Diritto aerospaziale;
Scienza dell'amministrazione;
Diritto finanziario;
Diritto tributario;
Economia e politica dei trasporti;
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica bancaria;
Programmazione economica;
Econometrica;
Scienza della politica;
Filosofia della politica.
Art. 65, relativo agli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che l'istituto di lingue e letterature iberiche muta la denominazione in quella di "Lingue e letterature ispaniche".
Nello stesso articolo l'insegnamento di "Lingua e letteratura portoghese" viene dissociato dall'istituto di lingue e letterature iberiche e viene associato a quello di filologia romanza.
Art. 117, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificato nel senso che agli insegnamenti di "Chimica organica I (**)" e di chimica organica II (**) sono tolti gli asterischi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 68. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;956#art-1