Art. 1

In vigore dal 17 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di: Diritto pubblico dell'economia; Diritto regionale; Diritto parlamentare; Diritto aerospaziale; Scienza dell'amministrazione; Diritto finanziario; Diritto tributario; Economia e politica dei trasporti; Economia e politica agraria; Economia e politica industriale; Economia e politica bancaria; Programmazione economica; Econometrica; Scienza della politica; Filosofia della politica. Art. 65, relativo agli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che l'istituto di lingue e letterature iberiche muta la denominazione in quella di "Lingue e letterature ispaniche". Nello stesso articolo l'insegnamento di "Lingua e letteratura portoghese" viene dissociato dall'istituto di lingue e letterature iberiche e viene associato a quello di filologia romanza. Art. 117, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificato nel senso che agli insegnamenti di "Chimica organica I (**)" e di chimica organica II (**) sono tolti gli asterischi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 68. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;956#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo