Art. 1

In vigore dal 10 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra l'Italia e la Finlandia concernente il regime doganale e fiscale relativo al materiale di volo impiegato nel reciproco traffico aereo internazionale, concluso a Roma il 27 gennaio 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo II dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI VALSECCHI - BOZZI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 34. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;937#art-1

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