Art. 1
In vigore dal 10 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra l'Italia e la Finlandia concernente il regime doganale e fiscale relativo al materiale di volo impiegato nel reciproco traffico aereo internazionale, concluso a Roma il 27 gennaio 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo II dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI VALSECCHI - BOZZI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 34. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;937#art-1