Art. 1
In vigore dal 31 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientali di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - L'insegnamento di iranistica, complementare del corso di laurea in lingue e civiltà orientali (Sezione Vicino e Medio Oriente) muta denominazione in quello di "Filologia iranica". Di conseguenza il professore di ruolo, prof. Gherardo Gnoli, ordinario della cattedra di iranistica è trasferito nella cattedra di filologia iranica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 107. - CARUSO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;765#art-1