Art. 1

In vigore dal 30 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 535, 536, 537, 538 relativi alla "Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in medicina del lavoro" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 535. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha la durata di tre anni. Art. 536. - Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quarantacinque (15 per ogni anno di corso). Art. 537. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia; 2) Tecnologia ed igiene del lavoro; 3) Patologia e clinica del lavoro; 4) Psicologia del lavoro. 2° Anno: 1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia; 2) Tecnologia ed igiene del lavoro; 3) Patologia e clinica del lavoro; 4) Psicologia del lavoro; 5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; 6) Infortunistica e pronto soccorso; 7) Biometria e statistica sanitaria; 8) Medicina preventiva dei lavoratori. 3° Anno: 1) Patologia e clinica del lavoro; 2) Tecnologia ed igiene del lavoro; 3) Infortunistica e pronto soccorso; 4) Medicina legale e delle assicurazioni; 5) Medicina preventiva dei lavoratori; 6) Radiologia e medicina nucleare; 7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; 8) Dermatologia professionale. Art. 538. - Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine di ogni anno, secondo quanto verrà stabilito, in accordo con la facoltà, dal consiglio della scuola. Gli articoli 553, 554, 555, 556 relativi alla "Scuola di perfezionamento in idroclimatologia clinica" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale Art. 553. - La scuola mira a creare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo della idrologia e climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possano esercitare un'attività specifica in particolare nelle stazioni termali e climatiche. Art. 554. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in dodici specializzandi (quattro per ogni anno di corso). I corsi hanno la durata di tre anni. Art. 555. - Gli insegnamenti sono: 1° Anno: 1) Geologia idrologica, geofisica, meteorologica e climatologica generale; 2) Chimica chimico-fisica idroclimatologica; 3) Effetti biologici e meccanismo d'azione dei fattori idroclimatologici; 4) Ecologia medica. Geografia idroclimatologica; 5) Cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche. 2° Anno: 1) Cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio; 2) Cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardiovascolare; 3) Cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente; 4) Cure idroclimatologiche in otorinolaringoiatria (complementare); 5) Cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare). 3° Anno: 1) Cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie; 2) Cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine; 3) Cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare); 4) Organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico; 5) Tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche. Art. 556. - Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni di carattere sperimentale e clinico, potranno essere effettuate visite di istruzione alle stazioni termali. Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequentare come interni durante il triennio gli istituti ove ha sede la scuola di idroclimatologia. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni nonché l'internato sono obbligatori. Al termine di ogni anno verrà sostenuto un esame teorico-pratico sugli insegnamenti impartiti. La commissione, costituita da tre membri, esprime il giudizio con una votazione in trentesimi. Al termine dei tre anni verrà presentata una tesi di specializzazione compilativa o sperimentale che verrà giudicata da una commissione di 5 membri. La votazione è espressa in cinquantesimi. L'esito favorevole degli esami è provato da un diploma che dà diritto al titolo professionale di "specialista in idroclimatologia medica e clinica termale". Gli articoli 582, 583, 584, 585, 586 relativi alla "Scuola di specializzazione in igiene e tecnica ospedaliera" sono soppressi con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Gli articoli da 625 a 632 relativi alla "Scuola di specializzazione in farmacoterapia e tossicologia medica" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in tossicologia medica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in tossicologia medica Art. 625. - La scuola di specializzazione in tossicologia medica ha sede presso la seconda cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia. Art. 626. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in tossicologia medica è di tre anni. Art. 627. - Le iscrizioni alla scuola sono limitate ai laureati in medicina e chirurgia ed avvengono per titoli ed esami. Nell'esame di ammissione i candidati dovranno dar prova di avere nozioni di cultura tossicologica. Art. 628. - Il numero massimo complessivo degli iscritti è di venticinque per ogni anno di corso, per un totale di settantacinque iscritti. Art. 629. - Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso: 1° Anno: 1) Chimica tossicologica con esercizi; 2) Tossicologia generale; 3) Tossicologia sperimentale con esercizi I. 2° Anno: 1) Tossicologia sistematica; 2) Cancerogenesi da agenti chimici; 3) Teratogenesi da agenti chimici; 4) Tossicologia sperimentale con esercizi II; 5) Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici I. 3° Anno: 1) Diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici; 2) Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici II; 3) Tecniche di rianimazione in tossicologia; 4) Legislazione in campo tossicologico. Art. 630. - Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti gli ammalati che vengono ricoverati saranno seguiti e studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso: casi interessanti di intossicazioni singole o collettive potranno essere oggetto di ricerche speciali o di pubblicazioni da parte di uno o più degli iscritti al corso, a seconda del giudizio del direttore. Art. 631. - Alla fine del 1°, 2° e 3° anno avranno luogo esami speciali, sugli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (o clinica) su argomenti di tossicologia. Art. 632. - L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative, oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia. Gli articoli 641, 642, 643, 644, 645, 646 relativi alla "Scuola di specializzazione in igiene" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 641. - Presso l'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia di Roma è costituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva. Art. 642. - Il corso si distingue in un biennio propedeutico seguito da un terzo anno con quattro orientamenti differenziati: 1) Sanità pubblica; 2) Laboratorio; 3) Igiene e direzione ospedaliera; 4) Igiene e medicina scolastica. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. La ammissione avviene per titoli ed esami, solo nel caso di eccedenza delle domande. Sono disponibili numero quaranta posti per ciascun anno di corso. Art. 643. - Coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per uno dei quattro orientamenti, potranno essere iscritti al 3° anno di un altro orientamento nell'ambito della disponibilità dei posti. Analogamente, i laureati in medicina e chirurgia che hanno conseguito a suo tempo, a norma dei precedenti statuti delle rispettive scuole biennali di specializzazione, il diploma di specializzazione in "Igiene", o in "Igiene e sanità pubblica", o in "Igiene e tecnica ospedaliera", o in "Igiene e medicina scolastica", potranno essere iscritti al 3° anno di uno dei quattro orientamenti previsti, sempre nell'ambito della disponibilità dei posti. Art. 644. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Metodologia statistica e biometria; 2) Educazione sanitaria; 3) Psicologia; 4) Microbiologia; 5) Parassitologia; 6) Epidemiologia e profilassi generale. 2° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive; 2) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; 3) Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; 4) Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale; 5) Demografia e statistica sanitaria; 6) Legislazione e organizzazione sanitaria. 3° Anno (con orientamento di sanità pubblica): 1) Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici; 2) Igiene edilizia e urbanistica; 3) Igiene dell'alimentazione; 4) Igiene e medicina scolastica; 5) Igiene ospitaliera; 6) Servizi di sanità pubblica. 3° Anno (con orientamento di laboratorio): 1) Microscopia applicata all'igiene; 2) Microbiologia applicata all'igiene; 3) Chimica clinica; 4) Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie; 5) Accertamento diagnostico delle infezioni virali; 6) Nozioni di anatomia e istologia patologica. 3° Anno (con orientamento di igiene e direzione ospitaliera): 1) Storia degli ospedali e principio metodologico della assistenza ospitaliera; 2) Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari; 3) Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali; 4) Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera; 5) Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera; 6) Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero; 7) Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico. 3° Anno (con orientamento di igiene e medicina scolastica): 1) Auxologia normale e patologica; 2) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare; 3) Servizi di medicina scolastica; 4) Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare; 5) Igiene dell'alimentazione; 6) Assistenza parascolastica; 7) Edilizia scolastica. Materie complementari: Una per il 1° anno ed una per il 2° anno, a scelta dell'iscritto. 1° Anno: 1) Chimica applicata all'igiene; 2) Igiene mentale; 3) Igiene del lavoro. 2° Anno: 1) Fisica applicata all'igiene; 2) Igiene militare; 3) Medicina sociale; 4) Idrologia. Art. 645. - Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni integrate da dimostrazioni pratiche, da esercitazioni e da visite ad impianti ed a strutture interessanti la specialità. Al termine di ciascun anno di corso gli allievi vengono ammessi alle prove, dietro dichiarazione scritta del direttore della scuola, sostenendo un esame per ogni singola prova prevista. Alla fine del triennio dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta riguardante la specialità. Art. 646. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione all'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva, con la indicazione del relativo orientamento prescelto, valido a tutti gli effetti. Gli articoli da 647 a 653 relativi alla "Scuola di specializzazione in malattie infettive" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 647. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha lo scopo di promuovere una approfondita conoscenza delle malattie umane da infezione e dei metodi di diagnosi, di profilassi e di cura delle stesse. Essa conferisce il diploma di specialista in malattie infettive. Art. 648. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a venti per ciascun anno. Qualora gli aspiranti siano in numero maggiore, i candidati dovranno sostenere una prova scritta e l'ammissione sarà determinata in base alla graduatoria. Gli aspiranti che per titoli già acquisiti ritengano di poter essere ammessi al 2° anno di corso, dovranno presentare documentata richiesta. Art. 649. - Il corso di studi ha la durata di 3 anni, durante i quali gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche ed i vari reparti degli istituti clinici. Art. 650. - La firma di frequenza è necessaria per l'ammissione agli esami di profitto che saranno sostenuti alla fine di ogni anno accademico per le discipline d'insegnamento annuale ed alla fine del triennio per la patologia e clinica delle malattie infettive. Art. 651. - Alla fine del corso gli iscritti dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su di un argomento di malattie infettive. Per essere ammesso a questo esame di diploma, il candidato deve aver superato tutti gli esami di profitto. Art. 652. - La scuola di specializzazione in malattie infettive comprende i seguenti insegnamenti: 1° Anno: 1) Epidemiologia generale delle malattie infettive; 2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia; 3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno). 2° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno); 2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive; 3) Anatomia patologica delle malattie infettive; 4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno). 3° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno); 2) Malattie infettive dei Paesi caldi; 3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive; 4) Legislazione sanitaria e malattie infettive. Art. 653. - L'ordine degli esami è il seguente: 1° anno: un esame sulle discipline numeri 1) e 2); 2° anno: un esame sulle discipline numeri 2), 3), 4); 3° anno: un esame sulle discipline numeri 1), 2), 3), 4), ed un esame di diploma. Gli articoli da 676 a 684 relativi alla "Scuola di specializzazione in criminologia clinica" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in criminologia clinica e psichiatria forense" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in criminologia clinica e psichiatria forense Art. 676. - La scuola di specializzazione in criminologia clinica e psichiatria forense ha sede presso gli istituti di antropologia criminale e di medicina legale. Art. 677. - Le iscrizioni al primo anno della scuola non possono superare il numero di trenta. Qualora il numero delle domande di iscrizione al 1° corso sia superiore al numero di trenta, la scelta degli iscritti sarà fatta in seguito a concorso interno per esami. Gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso l'istituto della eventuale data del concorso. Art. 678. - Alla scuola sono ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia i laureati in scienze biologiche, filosofia, giurisprudenza, scienze politiche e pedagogia. La frequenza ai corsi è obbligatoria. La durata del corso è di tre anni accademici. Art. 679. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: a) Criminologia generale, criminologia clinica e psichiatria forense (triennale); b) Psicologia applicata alla criminologia (biennale); c) Antropofenomenologia applicata alla criminologia (biennale); d) Psicopatologia generale ed applicata (biennale); e) Psichiatria generale ed applicata (biennale); f) Biologia criminologica; g) Nozioni di diritto penale di maggior rilievo psichiatrico forense; h) Tipologie criminali: atto, comportamento e condotta antisociale; i) Tecnica dell'interrogatorio ed elementi di tecnica della investigazione giudiziaria; l) Profilassi criminale e trattamento del reo; m) Perizia psichiatrica - Valutazione della pericolosità sociale; n) Diritto penitenziario e reinserimento sociale del reo. Art. 680. - Il piano di studi della scuola è il seguente: 1° Anno: 1) Criminologia generale, criminologia clinica e psichiatria forense; 2) Psicologia applicata alla criminologia; 3) Antropofenomenologia applicata alla criminologia; 4) Psicopatologia generale ed applicata; 5) Psichiatria generale ed applicata. 2° Anno: 6) Criminologia generale, criminologia clinica e psichiatria forense; 7) Psicologia applicata alla criminologia; 8) Antropofenomenologia applicata alla criminologia; 9) Psicopatologia generale ed applicata; 10) Psichiatria generale ed applicata; 11) Biologia criminologica; 12) Nozioni di diritto penale di maggior rilievo psichiatrico forense. 3° Anno: 13) Criminologia generale, criminologia clinica e psichiatria forense; 14) Tipologie criminali: atto, comportamento e condotta antisociale; 15) Tecnica dell'interrogatorio ed elementi di tecnica della investigazione giudiziaria; 16) Profilassi criminale e trattamento del reo; 17) Perizia psichiatrica - Valutazione della pericolosità sociale; 18) Diritto penitenziario e reinserimento sociale del reo. Art. 681. - Gli esami di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere sostenuti alla fine di ogni rispettivo anno di corso. Art. 682. - Per gli insegnamenti delle discipline specializzate sono previste esercitazioni pratiche presso istituti universitari e presso la scuola superiore di polizia. I corsi saranno integrati da conferenze affidate a cultori italiani e stranieri delle singole discipline. Art. 683. - Per conseguire il diploma di specialista in criminologia clinica e psichiatria forense, gli iscritti, al termine degli studi, dovranno presentare e discutere una dissertazione originale scritta e sostenere una prova pratica dinanzi ad una commissione formata da insegnanti della scuola. Art. 684. - I candidati non riconosciuti idonei allo esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Dopo l'art. 711 e con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia". Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia Art. 712. - Possono aspirare all'iscrizione alla scuola di specializzazione, in cardioangiochirurgia i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale o che dimostrino di aver frequentato a titolo ufficiale ed in modo continuativo un istituto universitario di chirurgia generale o una divisione ospedaliera di chirurgia generale per almeno due anni. Il numero complessivo degli specializzandi non può essere superiore a ventiquattro. L'ammissione alla scuola avverrà in seguito a concorso per titoli ed esami. La data del concorso verrà notificata nell'albo della scuola in tempo utile. La durata del corso è di tre anni. Non saranno consentite abbreviazioni di corso. Art. 713. - La scuola ha sede presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di internato presso il reparto cardiochirurgico (corsie, diagnostica, sala operatoria, trattamento intensivo) per tutta la durata dei corsi e di frequenza alle lezioni, conferenze speciali ed esercitazioni. Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto nelle materie fondamentali il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per gli iscritti all'ultimo anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Art. 714. - Gli insegnamenti fondamentali (annuali o biennali) sono i seguenti: 1° Anno: Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dello apparato cardiovascolare; Fisiologia dell'apparato cardiovascolare; Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare; Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche (clinica, strumentale, radiologica e di laboratorio) 1° anno; Semeiotica e diagnostica angiologica; Patologia e clinica cardiologica, 1° anno; Principi e tecnica della circolazione extracorporea; Nozioni di ingegneria medica. 2° Anno: Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche (clinica, strumentale, radiologica e di laboratorio), 2° anno; Patologia e clinica cardiologica, 2° anno; Patologia e clinica angiologica; Terapia chirurgica e tecnica operatoria, 1° anno; Anestesia e rianimazione. 3° Anno: Patologia e clinica cardiologica pediatrica; Terapia chirurgica e tecnica operatoria, 2° anno; Trattamento intensivo. L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su argomento concordato con il direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 99. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;764#art-1

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