Art. 1
In vigore dal 29 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di geometria alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, ai sensi dello art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Visto il verbale dell'adunanza del 28 aprile 1972, nella quale la predetta facoltà ha avanzato la proposta intesa ad ottenere che il posto anzidetto venga trasferito, in considerazione dell'elevato numero di studenti, al raddoppiamento della cattedra di tecnologia meccanica;
Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è assegnato, ai sensi dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con effetto dall'anno accademico 1972-73, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di tecnologia meccanica, anziché per il raddoppiamento della cattedra di geometria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 101. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;761#art-1