Art. 1
In vigore dal 29 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale, tra altri, è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo, per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale, alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il verbale dell'adunanza del 21 marzo 1972, nella quale la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia ha chiesto che il posto assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto pubblico;
Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia per il raddoppiamento della cattedra di diritto commerciale è destinato al raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 102. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;760#art-1