Art. 1
In vigore dal 21 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1967, n. 1037, istitutivo del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523;
Veduto l'art. 173 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 26 febbraio 1971;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che alle lauree già indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista è aggiunta quella di:
Chimica e tecnologie farmaceutiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 78. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;739#art-1