Art. 1

In vigore dal 21 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1967, n. 1037, istitutivo del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523; Veduto l'art. 173 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 26 febbraio 1971; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che alle lauree già indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista è aggiunta quella di: Chimica e tecnologie farmaceutiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 78. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;739#art-1

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