Art. 1

In vigore dal 21 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 66. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica è aggiunto il seguente: Teoria della programmazione per le macchine calcolatrici. Nello stesso elenco vengono soppressi gli insegnamenti di: Macchine calcolatrici; Calcolo elettronico. Art. 73. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: Elettronica dello stato solido; Psicologia; Fisiologia generale I; Geotecnica. Art. 77. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Botanica farmaceutica; Fitogeografia. Art. 85. - È modificato nel senso che l'insegnamento di disegno II (industriale civile) del 2° anno del biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria passa da semestrale ad annuale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 85. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;737#art-1

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