Art. 1
In vigore dal 17 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 37, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza è modificato nel senso che l'istituto di diritto pubblico assume la denominazione di "Istituto di diritto pubblico Guido Zanobini".
Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia della lingua spagnola;
Letteratura spagnola contemporanea;.
Dialettologia spagnola;
Lingua e letteratura catalana;
Geografia dell'america latina;
Geografia dell'america anglosassone;
Geografia del mondo slavo;
Lingue e letterature celtiche;
Lingua e letteratura anglosassone;
Estetica;
Lingua e letteratura provenzale.
Art. 67, relativo agli istituti della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e l'istituto di clinica medica generale e terapia medica vengono sdoppiati rispettivamente in:
Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I;
Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II;
Istituto di clinica medica generale e terapia medica I;
Istituto di clinica medica generale e terapia medica II.
Art. 130. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto il seguente:
Tecnologie agrarie speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 74. CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;724#art-1