Art. 1
In vigore dal 17 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato "Maria SS.
Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'istituto universitario pareggiato "Maria SS.
Assunta" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 48, relativo al funzionamento degli uffici amministrativi è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'ordine interno e la disciplina morale dell'istituto sono affidati dalla Congregazione religiosa, di cui all'articolo 43, a persona appartenente alla congregazione stessa, la quale, essendo responsabile di tutti gli uffici e dell'andamento morale e pratico dell'istituto di fronte agli organi direttivi e amministrativi dell'istituto medesimo, prenderà il nome di direttore amministrativo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 73. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;723#art-1