Art. 1

In vigore dal 12 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1109, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto superiore di educazione fisica suddetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 15, relativo alle norme circa l'ammissione al concorso è modificato nel senso che l'ultimo comma è soppresso. Art. 63. È modificato nel senso che l'ultima parte del comma unico, riguardante la sede per gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale è abolita. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 58. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;711#art-1

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