Art. 1

In vigore dal 8 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto processuale comparato; Diritto dell'esecuzione penale. Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Dermatologia allergologica e professionale; Fisiologia della nutrizione. Art. 86, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche è modificato nel senso che agli insegnamenti di "Chimica organica I (**)" e di "Chimica organica II (**)" sono tolti gli asterischi. Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma è modificato nel senso che le parole: "quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica" sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 55. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;697#art-1

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