Art. 1
In vigore dal 26 nov 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 212 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.
Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva
Art. 213. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, con i due orientamenti in sanità pubblica e in laboratorio.
Art. 214. - La scuola ha sede presso l'istituto di igiene della università.
Art. 215. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 216. - La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi dieci iscritti per anno di corso, per un totale di trenta iscritti.
Art. 217. - Al termine del secondo anno di corso l'iscritto dovrà scegliere l'orientamento da seguire durante il 3° anno.
I diplomati in igiene e medicina preventiva possono iscriversi in soprannumero al corso con diverso orientamento di quello già frequentato.
Art. 218. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
Statistica medica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.
2° Anno:
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.
Materie complementari:
Malattie professionali e loro prevenzione;
Malattie tropicali;
Gerontologia e geriatria.
3° Anno:
(con orientamento di sanità pubblica).
Approvvigionamento idrico: raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi: inquinamento atmosferico;
Igiene edilizia ed urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospitaliera;
Servizi di sanità pubblica.
Materie complementari:
Geologia applicata all'igiene;
Diritto sanitario.
3° Anno:
(con orientamento di laboratorio).
Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.
Materie complementari:
Ispezioni delle carni.
Le lezioni sono completate da esercitazioni pratiche e da turni di frequenza presso gli uffici e laboratori di igiene comunali e provinciali.
Art. 219. - L'allievo, per essere ammesso all'anno di corso superiore, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dell'anno di corso cui è iscritto e superato i relativi esami.
Alla fine del 3° anno l'allievo, oltre a sostenere gli esami dei corsi relativi dovrà, per il conferimento del diploma di specialista, presentare e discutere una dissertazione scritta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 130. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;629#art-1