Art. 1

In vigore dal 26 nov 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 212 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 213. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, con i due orientamenti in sanità pubblica e in laboratorio. Art. 214. - La scuola ha sede presso l'istituto di igiene della università. Art. 215. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 216. - La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi dieci iscritti per anno di corso, per un totale di trenta iscritti. Art. 217. - Al termine del secondo anno di corso l'iscritto dovrà scegliere l'orientamento da seguire durante il 3° anno. I diplomati in igiene e medicina preventiva possono iscriversi in soprannumero al corso con diverso orientamento di quello già frequentato. Art. 218. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: Statistica medica e biometria; Educazione sanitaria; Psicologia; Microbiologia; Parassitologia; Epidemiologia e profilassi generale. 2° Anno: Patologia e clinica delle malattie infettive; Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale; Demografia e statistica sanitaria; Legislazione e organizzazione sanitaria. Materie complementari: Malattie professionali e loro prevenzione; Malattie tropicali; Gerontologia e geriatria. 3° Anno: (con orientamento di sanità pubblica). Approvvigionamento idrico: raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi: inquinamento atmosferico; Igiene edilizia ed urbanistica; Igiene dell'alimentazione; Igiene e medicina scolastica; Igiene ospitaliera; Servizi di sanità pubblica. Materie complementari: Geologia applicata all'igiene; Diritto sanitario. 3° Anno: (con orientamento di laboratorio). Microscopia applicata all'igiene; Microbiologia applicata all'igiene; Chimica clinica; Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie; Accertamento diagnostico delle infezioni virali; Nozioni di anatomia e istologia patologica. Materie complementari: Ispezioni delle carni. Le lezioni sono completate da esercitazioni pratiche e da turni di frequenza presso gli uffici e laboratori di igiene comunali e provinciali. Art. 219. - L'allievo, per essere ammesso all'anno di corso superiore, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dell'anno di corso cui è iscritto e superato i relativi esami. Alla fine del 3° anno l'allievo, oltre a sostenere gli esami dei corsi relativi dovrà, per il conferimento del diploma di specialista, presentare e discutere una dissertazione scritta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 130. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;629#art-1

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