Art. 1
In vigore dal 20 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n; 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 98, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, tropicali e sub-tropicali che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie infettive" è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 98. - La scuola ha la durata di tre anni.
Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) Batteriologia, virologia, parassitologia, immunologia;
3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologia applicata alle malattie infettive (1° anno).
2° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).
3° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
2) Malattie tropicali e sub-tropicali;
3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.
Per gli esami si propone:
1° anno: un esame sulle discipline di cui ai numeri 1) e 2).
2° anno: un esame sulle discipline di cui ai numeri 2), 3) e 4). 3° anno: un esame relativo alle discipline di cui ai numeri 1) e 2), un esame relativo alle discipline di cui ai numeri 3) e 4).
Esame di diploma.
Il numero complessivo degli iscritti è di trentasei.
Dopo l'art. 141 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia.
Scuola di specializzazione in neurochirurgia
Art. 142. - Piano di studi:
1° Anno:
Neuroanatomia;
Neurofisiologia;
Semeiotica e clinica neurologica;
Elementi di psichiatria;
Clinica neurochirurgica (quadriennale).
2° Anno:
Neuro oftalmologia;
Neuro otoiatria;
Elettroencefalografia ed elettromiografia;
Clinica neurochirurgica (quadriennale).
3° Anno:
Anestesiologia;
Neuropatologia;
Neuroradiologia (biennale);
Clinica neurochirurgica (quadriennale).
4° Anno:
Tecniche operatorie;
Neuroradiologia (biennale);
Neurotraumatologia;
Neurochirurgia stereotassica;
Neurochirurgia infantile;
Neurochirurgia spinale;
Clinica neurochirurgica (quadriennale).
Art. 143. - La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico.
Su concessione del direttore della scuola può essere previsto l'esonero dalla frequenza solo per gli specializzandi che prestino regolare ed attivo servizio in una clinica neurochirurgica di una università, in un reparto o divisione neurochirurgica di ospedali di 1° categoria.
Anche in caso delle suddette eccezioni dovrebbe esservi però l'obbligo di frequenza di almeno un mese, affinché gli allievi possano fruire di un corso di lezioni teoriche su argomenti fra i più importanti.
Il numero degli iscritti è stabilito in quattordici per i 4 anni di corso.
Per l'iscrizione alla scuola di specializzazione è preferibile che il candidato abbia precedentemente frequentato attivamente per uno o più anni un istituto di patologia chirurgica o di clinica chirurgica affinché esistano le premesse, ovviamente necessarie, di una preparazione chirurgia generale.
Non sono previste abbreviazioni di corso per qualsiasi motivo.
Alla fine di ogni corso gli specializzandi devono sostenere gli esami per singole materia. Il superamento di tali esami consentirà l'ammissione al corso successivo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 34. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-22;1037#art-1