Art. 1
In vigore dal 7 ott 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 471, recante norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972;
Visto l'art. 87, terzo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;
Decreta:
I comizi elettorali per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, rimasti vacanti in conseguenza della morte dei candidati presentati alle elezioni del 7 maggio 1972, sono convocati per il giorno di domenica 26 novembre 1972.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 settembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-18;542#art-1