Regolamento per il rilascio della licenza all'esercizio dell'arte sanitaria di ottica
Art. 1
In vigore dal 4 mar 1973
Regolamento della scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottica.
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La scuola per ottici, istituita presso l'istituto industriale parificato "Enrico Fermi" di Perugia, ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico dell'ottica, diretto ad una compiuta o razionale preparazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria e della preparazione alla professione sanitaria di ottico, in conformità al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione.
Le licenze rilasciate dalla scuola sono valide ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;983#art-rpi-1