Regolamento rilascio licenza abilitazione arte ausiliaria professioni sanitarie

Art. 16

In vigore dal 3 mar 1973
Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche. L'allievo che risulta essere stato assente a più di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente considerate, non potrà essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito per gli istituti professionali di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-16;979#art-rrl-16

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