Art. 1

In vigore dal 2 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1964, n. 4141, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Dittaino-Caltagirone; Visto il decreto presidenziale 25 giugno 1969, n. 571, con il quale è stata disposta la soppressione dalla rete F.S. del tratto Piazza Armerina-Caltagirone della suddetta linea; Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento anche del rimanente tratto Dittaino-Piazza Armerina della linea stessa; Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: È soppresso il tronco ferroviario Dittaino-Piazza Armerina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 1972 LEONE ANDREOTTI - BOZZI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 4. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-12;778#art-1

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