Art. 1
In vigore dal 2 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1967, n. 11301, con il quale è stata autorizzata la soppressione dei servizi ferroviari sulla linea Ostiglia-Legnago-Grisignano di Zocco, fatta eccezione per il servizio merci;
Tenuto conto che sul tronco Ostiglia-Legnago il servizio merci era già stato di fatto sospeso fin dal 1965 per mancanza di traffico;
Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento del suddetto tronco;
Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;
Decreta:
È soppresso il tronco ferroviario Ostiglia-Legnago.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 settembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - BOZZI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 5. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-12;777#art-1