Art. 1

In vigore dal 2 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1967, n. 11301, con il quale è stata autorizzata la soppressione dei servizi ferroviari sulla linea Ostiglia-Legnago-Grisignano di Zocco, fatta eccezione per il servizio merci; Tenuto conto che sul tronco Ostiglia-Legnago il servizio merci era già stato di fatto sospeso fin dal 1965 per mancanza di traffico; Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento del suddetto tronco; Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: È soppresso il tronco ferroviario Ostiglia-Legnago. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 1972 LEONE ANDREOTTI - BOZZI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 5. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-12;777#art-1

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