Art. 2
In vigore dal 2 gen 1973
Il provvedimento sarà attuato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la data verrà stabilita dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con apposito ordine di servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 settembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - BOZZI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 3. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-12;776#art-2