Art. 1

In vigore dal 7 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 10. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto tributario; Diritto industriale; Sociologia; Diritto fallimentare; Istituzioni di diritto pubblico; Diritto bancario; Diritto e procedura penale militare. Gli articoli 144, 145, 146, 147 e 148 relativi al corso di perfezionamento in singole materie sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli; GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 42. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-09;688#art-1

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