Art. 1
In vigore dal 8 nov 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l', ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di L. 100.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 1270: "Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche, ecc." dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 122. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-09;618#art-1