Art. 1
In vigore dal 7 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;
Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;
Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, contenente modificazioni ed aggiunte alla citata convenzione 21 ottobre 1964;
Considerata l'opportunità di adeguare le vigenti convenzioni allo sviluppo incessante del servizio telefonico ed alla funzione di sempre maggior rilievo che esso è venuto assumendo per lo sviluppo sociale ed economico del Paese;
Sentito il Consiglio superiore tecnica delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica per il tesoro;
Decreta:
È approvata l'annessa convenzione stipulata il 12 agosto 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, concernente, modificazioni ed aggiunte alla convenzione 21 ottobre 1964 e alla convenzione 27 febbraio 1968, citate nelle premesse, rispettivamente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - GIOIA - TAVIANI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 24. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;803#art-1