Art. 1
In vigore dal 24 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di L. 1.994.387.800 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 1234. - Fitto di locali......... L. 1.440.000
Cap. n. 1272. - Spese di ufficio......... " 8.620.000
Cap. n. 1673. - Compensi speciali, ecc...... " 200.000.000
Cap. n. 1705. - (di nuova istituzione) Spese per
le consulenze tecniche relative alla progettazione
e definizione di sistemi aggiornati di elaborazio-
ne automatica dei dati concernenti le diverse fasi
dell'entrata e della spesa pubblica, nonche altri
servizi istituzionali.............." 130.000.000
Cap. n. 2128. - Spese di esercizio relative alla
emissione, ecc. degli ordini di accreditamento,
ecc........................" 331.000.000
Cap. n. 2537. - Fitto di locali......... " 6.000.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 1621. - Spese riservate, ecc.......L. 224.800.000
Cap. n. 1787. - Spese per l'organizzazione e la
partecipazione a convegni, ecc.......... " 10.000.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 2481. - Assegni a stabilimenti ed istitu-
ti diversi di assistenza, ecc........... L. 1.000.000.000
Ministero della sanità:
Cap. n. 1067. - Fitto di locali......... L. 82.250.000
Ministero del turismo e dello spettacolo:
Cap. n. 1095. - Fitto di locali......... L. 277.800
------------- L. 1.994.387.800
-------------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 24. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;509#art-1