Art. 1

In vigore dal 24 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di L. 1.994.387.800 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 1234. - Fitto di locali......... L. 1.440.000 Cap. n. 1272. - Spese di ufficio......... " 8.620.000 Cap. n. 1673. - Compensi speciali, ecc...... " 200.000.000 Cap. n. 1705. - (di nuova istituzione) Spese per le consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazio- ne automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica, nonche altri servizi istituzionali.............." 130.000.000 Cap. n. 2128. - Spese di esercizio relative alla emissione, ecc. degli ordini di accreditamento, ecc........................" 331.000.000 Cap. n. 2537. - Fitto di locali......... " 6.000.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 1621. - Spese riservate, ecc.......L. 224.800.000 Cap. n. 1787. - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc.......... " 10.000.000 Ministero dell'interno: Cap. n. 2481. - Assegni a stabilimenti ed istitu- ti diversi di assistenza, ecc........... L. 1.000.000.000 Ministero della sanità: Cap. n. 1067. - Fitto di locali......... L. 82.250.000 Ministero del turismo e dello spettacolo: Cap. n. 1095. - Fitto di locali......... L. 277.800 ------------- L. 1.994.387.800 ------------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1972 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 24. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-28;509#art-1

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