Art. 1

In vigore dal 29 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 13 luglio 1965, n. 874; Visto il verbale dell'adunanza del 3 agosto 1972, nella quale la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale sia trasferito al raddoppiamento della cattedra di clinica medica generale e terapia medica; Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania per il raddoppiamento della cattedra di anatomia umana normale è destinato al raddoppiamento della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 103. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-26;759#art-1

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