Art. 1
In vigore dal 11 nov 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3a );
Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215;
Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, con la quale sono state apportate variazioni ai diritti metrici;
Rilevato che i progressi tecnici intervenuti nel campo degli strumenti per pesare consentono la realizzazione di strumenti il cui principio di funzionamento si diversifica sostanzialmente da quello previsto dal regolamento sopracitato;
Considerato che tali strumenti, per le loro caratteristiche costruttive e modalità di funzionamento possono ammettersi alla verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato;
Sentito il parere del comitato centrale metrico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
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Il secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, è sostituito dal seguente:
"Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella B suddetta, purchè siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella A annessa alla medesima. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella B predetta".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-22;622#art-1