Art. 1
In vigore dal 28 dic 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.
La tabella A, relativa ai posti di professori di ruolo nella facoltà di medicina e chirurgia è modificata nel senso che il numero dei posti dei professori di ruolo è portato dal numero di 3 a 10.
La tabella B, relativa ai posti di assistente di ruolo nella facoltà di medicina e chirurgia è modificata nel senso che il numero di posti degli assistenti di ruolo è portato da 5, a 25.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 9 agosto 1972
LEONE
SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 112. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-09;757#art-1