Art. 1
In vigore dal 1 nov 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "Otorinolaringoiatria" muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale".
Gli articoli 209, 210, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Art. 209. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.
Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre.
Il numero massimo degli iscritti ad ogni anno di corso è di cinque, per un totale di quindici specializzandi.
Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle visite cliniche, alle medicature, agli ambulatori ed a tutte quelle pratiche inerenti ai servizi della specialità.
Art. 210. - Il piano degli studi prevede i seguenti insegnamenti:
1° Anno:
Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (1° anno);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
Tecniche operative in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
Radiologia in rapporto all'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto all'otorinolaringoiatria;
Audiologia (2° anno);
Otoneurologia;
Foniatria.
3° Anno:
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno);
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Chirurgia plastica;
Tracheobroncoscopia;
Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Le lezioni sono teoriche e pratiche sulla scorta dei casi clinici che si presentano di volta in volta all'esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame sulle materie dell'anno e non potranno essere ammessi al corso successivo senza aver superato tale esame.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 agosto 1972
LEONE
SCALFARO -
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 116. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-01;590#art-1