Art. 1

In vigore dal 1 nov 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "Otorinolaringoiatria" muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale". Gli articoli 209, 210, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Art. 209. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale. Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre. Il numero massimo degli iscritti ad ogni anno di corso è di cinque, per un totale di quindici specializzandi. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle visite cliniche, alle medicature, agli ambulatori ed a tutte quelle pratiche inerenti ai servizi della specialità. Art. 210. - Il piano degli studi prevede i seguenti insegnamenti: 1° Anno: Anatomia; Fisiologia; Audiologia (1° anno); Semeiotica otorinolaringoiatrica; Tecnica di laboratorio; Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno); Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: Tecniche operative in otorinolaringoiatria; Anestesiologia in otorinolaringoiatria; Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno); Radiologia in rapporto all'otorinolaringoiatria; Pediatria in rapporto all'otorinolaringoiatria; Audiologia (2° anno); Otoneurologia; Foniatria. 3° Anno: Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno); Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Chirurgia plastica; Tracheobroncoscopia; Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Le lezioni sono teoriche e pratiche sulla scorta dei casi clinici che si presentano di volta in volta all'esame. Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame sulle materie dell'anno e non potranno essere ammessi al corso successivo senza aver superato tale esame. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 1972 LEONE SCALFARO - Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 116. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-01;590#art-1

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