Art. 1
In vigore dal 5 ott 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 è modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 76, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la "Scuola di specializzazione in tisiologia" muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".
Gli articoli 91, 92, 93 relativi alla "Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia
Art. 91. - Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di 4 anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerare titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione: a) il voto di laurea in medicina e chirurgia; b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'Università; c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica; d) documentazione di eventuali servizi prestati nei reparti ospedalieri della specialità; e) eventuali pubblicazioni.
L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.
Il numero dei candidati ammessi al primo anno viene fissato a sei.
Per nessun motivo il corso di 4 anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso. Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, etc. devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.
Gli iscritti alla scuola devono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma.
La sessione degli esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.
Art. 92. - Il programma di studi è il seguente:
1° Anno:
Elementi di genetica ed eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia fisiologica;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica.
2° Anno:
Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa l'istologia (citologia, ematologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica.
3° Anno:
Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale patologica nel campo della specialità;
Puericultura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica.
4° Anno:
Puericultura postnatale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostica Roentgenradioterapia in ostetricia e ginecologia;
Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extragenitale.
Art. 93. - Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dal direttore della scuola. A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse. Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 35. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-07-18;528#art-1