Art. 1
In vigore dal 4 ott 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935; numero 1071, convertito nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
La tabella XXVII-bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:
"Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale presso una farmacia oppure un trimestre presso una farmacia e un trimestre presso un'industria farmaceutica. Il periodo di pratica professionale dovrà avere inizio dopo il conseguimento del titolo accademico".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 30. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-07-18;523#art-1