Art. 1
In vigore dal 31 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni della predetta delega;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936, concernente l'adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e nell'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;
Ritenuta la necessità di provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, ad un ulteriore adeguamento dei suddetti limiti di somma;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970; n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Sono parimenti elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.
Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata.
Restano altresì fermi i limiti di spesa contenuti nei provvedimenti delegati in attuazione dell'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1972
LEONE
ANDREOTTI - GAVA - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 122. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-30;422#art-1