Art. 4

In vigore dal 26 dic 1972
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 giugno 1972 LEONE MISASI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 89. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-21;750#art-4

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