Art. 1

In vigore dal 9 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936; n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 55, relativo agli istituti scientifici della facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'istituto di filologia classica viene scisso nei due seguenti istituti: Istituto di filologia greca; Istituto di filologia latina. Art. 74. - All'elenco degli istituti scientifici della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di: Istituto di scienze dell'informazione. Art. 129. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di: Ordinamento e gestione dell'azienda agricola. Art. 138. - All'elenco degli istituti didattici e sperimentali appartenenti alla facoltà di medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti: Istituto di anatomia e istologia degli animali domestici; Istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. Nello stesso articolo l'istituto di patologia speciale clinica medica e polizia sanitaria muta denominazione in quella di istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria. Gli articoli 201, 202 e 205 relativi al corso di perfezionamento in ingegneria nucleare, annesso alla facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 201. - Il corso ha la durata di un anno. Il corso di perfezionamento ha diverso contenuto per: A) i laureati in ingegneria nucleare; B) i non laureati in ingegneria nucleare. Per coloro che appartengono alla categoria A), gli insegnamenti sono i seguenti: A-1) Misure di fisica nucleare; A-2) Complementi di costruzioni nucleari; A-3) Metodi avanzati per l'analisi di sicurezza degli impianti nucleari; A-4) Esercizio degli impianti nucleari. Per coloro che appartengono alla categoria B), gli insegnamenti sono i seguenti: B-1) Fisica nucleare; B-2) Fisica dei reattori nucleari e reattori nucleari; B-3) Misure di fisica nucleare; B-4) Impianti nucleari terrestri e navali; B-5) Costruzioni nucleari; B-6) Sicurezza e dosimetria; B-7) Teoria dei servomeccanismi applicata al controllo ed alla regolazione dei reattori; B-8) Elettronica applicata agli impianti nucleari; B-9) Chimica dei reattori; B-10) Tecnologia dei materiali dei reattori. Trattamenti e separazione degli isotopi. Detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche ed eventualmente da conferenze. Art. 202. - Al termine, del corso la facoltà rilascia un certificato di studi per il conseguimento del quale è necessario: per gli appartenenti alla categoria A): aver superato gli esami delle materie A-1), A-2), A-3), A-4) ed aver discusso davanti ad apposita commissione, nominata dal consiglio di facoltà, una relazione relativa ad una ricerca applicata all'ingegneria nucleare, cui il candidato abbia apportato contributi originali; per gli appartenenti alla categoria B): aver superato gli esami delle materie B-1), B-2), B-3), B-4), B-5), B-6) e alternativamente B-7) e 5-8) oppure B-9) e B-10). Art. 205. - La tassa e la soprattassa che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso. La tassa di diploma è fissata in L. 6000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Gli eventuali contributi potranno essere fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udito il consiglio di facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 158. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-20;478#art-1

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