Art. 1
In vigore dal 8 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2058, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 69. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:
Filologia ed esegesi neotestamentaria
Art. 117. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente:
Palcontologia umana.
Art. 119, relativo alle norme riguardanti l'internato, per gli iscritti al corso di laurea in scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per un anno come interno, uno degli istituti di scienze naturali dell'università o dietro approvazione del preside della facoltà, altro istituto dell'università nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea.
L'ammissione all'internato è regolata dalle norme contenute
nell'ordinamento annuale degli studi della facoltà"
Art. 120. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
Paleontologia umana;
Biologia marina.
Art. 122, relativo alle norme riguardanti l'internato per gli iscritti al corso di laurea in scienze biologiche, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per un anno, come interno, uno degli istituti di scienze biologiche, o, dietro approvazione del preside della facoltà, altro istituto dell'università, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea.
L'ammissione all'internato è regolata dalle norme contenute nell'ordinamento annuale degli studi della facoltà".
Art. 123. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e aggiunto il seguente:
Paleontologia umana.
Art. 126, relativo al corso di laurea in astronomia, è modificato nel senso che al quinto paragrafo le parole:
"Per l'indirizzo fisico: istituzione di fisica teorica;
Per l'indirizzo matematico: meccanica celeste" sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
Per l'indirizzo fisico lo studente potrà scegliere tra i seguenti insegnamenti istituzionali:
1) Istituzioni di fisica teorica;
2) Istituzioni di fisica nucleare;
3) Meccanica statistica;
4) Spettroscopia.
Per l'indirizzo matematico potrà scegliere tra:
1) Meccanica celeste;
2) Metodi matematici per la fisica;
3) Metodi matematici per l'astronomia;
4) Teoria delle orbite.
Nello stesso articolo il sesto paragrafo è modificato nel senso che all'elenco a carattere orientativo di insegnamenti sono aggiunti i seguenti:
Fisica terrestre;
Onde elettromagnetiche;
Fisica atomica.
Art. 164. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di:
Biofarmacia.
Art. 219. - All'elenco delle scuole di perfezionamento e di specializzazione dipendenti dalla facoltà di lettere e filosofia è aggiunta la seguente:
Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere.
Dopo l'art. 240, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della "Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere", annessa alla facoltà di lettere e filosofia.
Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere
Art. 241. - 1) scopi:
La scuola ha lo scopo di promuovere l'approfondimento della preparazione scientifica, come pure il perfezionamento della preparazione didattica dei laureati. Si distingue in due corsi; il perfezionamento scientifico, per la formazione di studiosi specialisti nelle letterature straniere, ed il perfezionamento didattico, per il perfezionamento dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento delle lingue e letterature straniere negli istituti secondari.
2) Durata:
La durata dei corsi di perfezionamento scientifico è di tre anni; la durata dei corsi di perfezionamento didattico è di due anni. Al termine dei corsi agli iscritti che abbiano ottemperato alle condizioni richieste e superato le prove di esame viene rilasciato un diploma. Il direttore della scuola può concedere l'abbreviazione di un anno del corso di studi per il conseguimento dei diplomi quando il perfezionando abbia già frequentato analoghe scuole, o quando dimostri speciale maturità e preparazione.
3) Iscrizioni:
Sono ammessi alla scuola i laureati:
in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne;
in lingue e letterature straniere;
in materie letterarie, in pedagogia.
Il direttore della scuola potrà, caso per caso, decidere dell'ammissione di laureati con titoli simili ed equipollenti.
4) Materie d'insegnamento:
La scuola raggruppa e coordina i seguenti insegnamenti:
Materie fondamentali:
Lingua e letteratura francese;
Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura spagnola;
Lingua e letteratura tedesca;
Filologia romanza;
Filologia germanica.
Materie integrative:
Lingua e letteratura neerlandese;
Lingua e letteratura neogreca;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura rumena;
Lingua e letteratura russa;
Lingua e letteratura serbo-croata;
Lingua e letteratura ungherese;
Letteratura ispano-americana;
Letteratura nord-americana;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia della lingua italiana;
Storia della letteratura latina medioevale;
Filologia balcanica;
Filologia slava;
Glottologia;
Geografia regionale;
Storia moderna.
5) Piano degli studi:
Il piano di studi per i due perfezionamenti comporta, in linea di massima la frequenza ed il superamento degli esami di due discipline del gruppo delle materie fondamentali e di tre del gruppo delle materie integrative.
Il piano di studi per ogni perfezionando viene fissato dal professore della materia di perfezionamento ed è approvato dal direttore della scuola.
Sarà possibile scegliere come materia di perfezionamento una lingua e letteratura straniera del gruppo delle materie integrative.
6) Esami:
Gli aspiranti al perfezionamento scientifico dovranno iterare sia l'esame della lingua e letteratura straniera nella quale aspirano a perfezionarsi che quello della relativa filologia.
Gli aspiranti al perfezionamento didattico dovranno iterare l'esame della lingua e letteratura straniera prescelta, mentre l'esame della relativa filologia sarà annuale.
Gli iscritti al perfezionamento scientifico, al principio del primo e del secondo anno, dovranno scegliere, d'accordo con il professore della materia di perfezionamento, un tema da trattare per iscritto, che servirà di base all'esame, al termine di ogni corso. Oltre che nella discussione della tesi scritta, l'esame orale consisterà nell'accertamento teorico e pratico della progressiva preparazione del candidato. I lavori assegnati nel 1° e 2° anno possono avere carattere preliminare e preparatorio della tesi di diploma, redatta nella lingua straniera in cui il candidato si è specializzato, che sarà discussa al termine del triennio.
Gli aspiranti al perfezionamento didattico dovranno seguire i corsi di lettorato della lingua, oltre che quelli della letteratura prescelta, e, su consiglio del professore della materia prescelta, quei corsi e quelle esercitazioni che possono meglio introdurli alla conoscenza dei vari aspetti della storia della civiltà e della geografia dei popoli di cui studiano la lingua e la letteratura.
Oltre agli esami orali i candidati dovranno sostenere alla fine del 1° e 2° anno, una prova scritta di dettato, di traduzione e composizione nella lingua straniera in cui si specializzano. Per accedere all'esame di diploma i candidati dovranno aver trascorso un periodo di almeno tre mesi nel paese della lingua prescelta, e avere ivi compiuto studi ed esercitazioni presso istituti qualificati, che saranno consigliati dal professore competente.
L'esame di diploma, per il perfezionamento didattico, consisterà in una prova orale, modellata su quella stabilita per gli esami di concorso ed abilitazione per l'insegnamento delle varie lingue straniere negli istituti secondari. Il candidato, inoltre, dovrà discutere una tesina, scritta nella lingua straniera, assegnata dal professore della lingua di perfezionamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 144. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-20;476#art-1