Art. 1

In vigore dal 8 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA. REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 152. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria sono aggiunti quelli di: Zooeconomia; Produzioni foraggere; Edilizia zootecnica; Microbiologia e industrie agrarie. Art. 153. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: Pomologia (semestrale); Tecnica vivaistica (semestrale); Colture protette (semestrale); Tecnica di lotta alle malerbe (semestrale); Fisica del terreno agrario; Metodologia sperimentale di campo (semestrale); Patologia delle colture protette (semestrale); Batteriologia fitopatologica (semestrale); Fitofarmacia (semestrale); Nematologia agraria (semestrale); Entomologia forestale (semestrale); Acarologia agraria (semestrale); Microbiologia enologica (semestrale); Microbiologia industriale; Microbiologia degli alimenti (semestrale); Chimica analitica strumentale; Enologia (semestrale); Elettrificazione rurale (semestrale); Tecnica degli impianti di irrigazione (semestrale); Irrigazione e drenaggio (semestrale); Difesa del suolo (semestrale); Elementi di disegno tecnico (semestrale); Analisi contabile in agricoltura (semestrale); Ricerca operativa nell'azienda agraria (semestrale); Cooperazione ed associazione in agricoltura (semestrale); Programmazione agricola e riordinamento fondiario (semestrale); Politica agraria comunitaria (semestrale). Nel predetto corso di laurea l'insegnamento di "Zooculture" è soppresso e sostituito da quello di "Coniglicoltura", animali da pelliccia e da laboratorio (semestrale). Nello stesso elenco del predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di "Ecologia" (semestrale); "Tecnica della meccanizzazione agricola" (semestrale); "Assistenza e divulgazione in agricoltura" sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti: Ecologia vegetale agraria (semestrale); Tecnica della meccanizzazione agricola; Assistenza e divulgazione in agricoltura (semestrale). Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di "Agricoltura tropicale e subtropicale" e di "Genetica" (semestrale) sono soppressi. Art. 161. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale sono aggiunti quelli di: 21) Controllo ambientale e tecnica della climatizzazione degli allevamenti (semestrale); 22) Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche; 23) Economia della commercializzazione dei prodotti zootecnici (semestrale); 24) Chimica analitica strumentale (semestrale); 25) Elementi di chimica fisica (semestrale); 26) Enzimologia (semestrale); 27) Principi di fisica tecnica (semestrale); 28) Patologia generale comparata; 29) Immunogenetica (semestrale); 30) Igiene zootecnica. Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di "Microbiologia dei prodotti zootecnici" e di "Edilizia zootecnica" da semestrali passano ad annuali. Art. 162, relativa alla facoltà di agraria e di medicina veterinaria, l'insegnamento di "Microbiologia dei prodotti zootecnici" (semestrale) è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1972. LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 142. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-20;475#art-1

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