Art. 1
In vigore dal 8 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA. REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 152. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria sono aggiunti quelli di:
Zooeconomia;
Produzioni foraggere;
Edilizia zootecnica;
Microbiologia e industrie agrarie.
Art. 153. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
Pomologia (semestrale);
Tecnica vivaistica (semestrale);
Colture protette (semestrale);
Tecnica di lotta alle malerbe (semestrale);
Fisica del terreno agrario;
Metodologia sperimentale di campo (semestrale);
Patologia delle colture protette (semestrale);
Batteriologia fitopatologica (semestrale);
Fitofarmacia (semestrale);
Nematologia agraria (semestrale);
Entomologia forestale (semestrale);
Acarologia agraria (semestrale);
Microbiologia enologica (semestrale);
Microbiologia industriale;
Microbiologia degli alimenti (semestrale);
Chimica analitica strumentale;
Enologia (semestrale);
Elettrificazione rurale (semestrale);
Tecnica degli impianti di irrigazione (semestrale);
Irrigazione e drenaggio (semestrale);
Difesa del suolo (semestrale);
Elementi di disegno tecnico (semestrale);
Analisi contabile in agricoltura (semestrale);
Ricerca operativa nell'azienda agraria (semestrale);
Cooperazione ed associazione in agricoltura (semestrale);
Programmazione agricola e riordinamento fondiario (semestrale);
Politica agraria comunitaria (semestrale).
Nel predetto corso di laurea l'insegnamento di "Zooculture" è soppresso e sostituito da quello di "Coniglicoltura", animali da pelliccia e da laboratorio (semestrale).
Nello stesso elenco del predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di "Ecologia" (semestrale); "Tecnica della meccanizzazione agricola" (semestrale); "Assistenza e divulgazione in agricoltura" sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:
Ecologia vegetale agraria (semestrale);
Tecnica della meccanizzazione agricola;
Assistenza e divulgazione in agricoltura (semestrale).
Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di "Agricoltura tropicale e subtropicale" e di "Genetica" (semestrale) sono soppressi.
Art. 161. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale sono aggiunti quelli di:
21) Controllo ambientale e tecnica della climatizzazione degli allevamenti (semestrale);
22) Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche;
23) Economia della commercializzazione dei prodotti zootecnici (semestrale);
24) Chimica analitica strumentale (semestrale);
25) Elementi di chimica fisica (semestrale);
26) Enzimologia (semestrale);
27) Principi di fisica tecnica (semestrale);
28) Patologia generale comparata;
29) Immunogenetica (semestrale);
30) Igiene zootecnica.
Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di "Microbiologia dei prodotti zootecnici" e di "Edilizia zootecnica" da semestrali passano ad annuali.
Art. 162, relativa alla facoltà di agraria e di medicina veterinaria, l'insegnamento di "Microbiologia dei prodotti zootecnici" (semestrale) è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1972.
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 142. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-20;475#art-1