Art. 1
In vigore dal 6 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926 numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica per gli indirizzi "organico-biologico" e "inorganico-chimico-fisico" sono aggiunti i seguenti:
Stereochimica;
Preparazioni di chimica organica.
Art. 34, relativo alle modalità degli esami di laurea in chimica, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea potrà comprendere anche la discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di interesse chimico.
Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
Stereochimica;
Preparazioni di chimica organica;
Strutturistica chimica.
Art. 38, relativo alle modalità degli esami di laurea in chimica industriale, è modificato nel senso che il comma b) è soppresso e il comma a) è integrato con la seguente frase:
"Potrà essere discusso anche uno studio e un progetto di impianto riguardante l'industria chimica".
Art. 45, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami: il primo di zoologia I (base), il secondo di zoologia II (complementi di zoologia).
L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due esami: il primo di fisiologia generale I (base), il secondo di fisiologia generale II".
Art. 48, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che il secondo periodo del primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami: il primo di zoologia I (base), il secondo di zoologia II (complementi di zoologia).
L'insegnamento di fisiologia generale comporta due esami: il primo di fisiologia generale I (base), il secondo di fisiologia generale II".
Art. 267, relativo alla scuola in diritto e, legislazione veterinaria, è modificato nel senso che la parola "perfezionamento" è sostituita da quella di, "specializzazione".
Art. 269, relativo alle materie d'insegnamento della scuola di specializzazione in diritto e legislazione è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) Elementi di diritto costituzionale: la disciplina sanitaria veterinaria;
2) Elementi di diritto amministrativo con specifica trattazione del diritto sanitario e veterinario;
3) Il potere giudiziale: nozioni generali;
4) L'amministrazione statale, parastatale e gli enti autarchici;
5) La legislazione veterinaria;
6) La legislazione internazionale in campo veterinario.
2° Anno:
1) L'organizzazione veterinaria e sanitaria in Italia;
2) Le norme di polizia veterinaria interne ed internazionali;
3) Gli alimenti di origine animale nell'attuale legislazione;
4) I mangimi nell'attuale legislazione;
5) Medicinali per uso veterinario;
6) Organizzazione professionale e previdenziale.
Art. 271, relativo alla suddetta scuola, è modificato nel senso che il 2° comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"I posti disponibili al primo anno sono 25".
Art. 272. - È modificato nel senso che la parola "perfezionamento" muta la denominazione in quella di "specializzazione".
Art. 276. - È modificato nel senso che nel secondo comma le parole "cinque" e "tre" sono abrogate e sostituite rispettivamente da "sette" e "cinque".
Art. 279, relativo alla scuola in tecnologia e igiene delle carni, è modificato nel senso che la parola perfezionamento" è sostituita da quella di "specializzazione".
Art. 283, relativo alla suddetta scuola, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"I posti disponibili al 1° anno sono 20".
Art. 284. - È modificato nel senso che la parola "perfezionamento" muta la denominazione in quella di "specializzazione".
Art. 288. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"La commissione degli esami di diploma, composta da sette membri, è presieduta dal preside della facoltà o da un suo delegato e ne fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 146. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-20;454#art-1