Art. 1

In vigore dal 6 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926 numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica per gli indirizzi "organico-biologico" e "inorganico-chimico-fisico" sono aggiunti i seguenti: Stereochimica; Preparazioni di chimica organica. Art. 34, relativo alle modalità degli esami di laurea in chimica, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea potrà comprendere anche la discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di interesse chimico. Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti: Stereochimica; Preparazioni di chimica organica; Strutturistica chimica. Art. 38, relativo alle modalità degli esami di laurea in chimica industriale, è modificato nel senso che il comma b) è soppresso e il comma a) è integrato con la seguente frase: "Potrà essere discusso anche uno studio e un progetto di impianto riguardante l'industria chimica". Art. 45, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami: il primo di zoologia I (base), il secondo di zoologia II (complementi di zoologia). L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due esami: il primo di fisiologia generale I (base), il secondo di fisiologia generale II". Art. 48, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che il secondo periodo del primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami: il primo di zoologia I (base), il secondo di zoologia II (complementi di zoologia). L'insegnamento di fisiologia generale comporta due esami: il primo di fisiologia generale I (base), il secondo di fisiologia generale II". Art. 267, relativo alla scuola in diritto e, legislazione veterinaria, è modificato nel senso che la parola "perfezionamento" è sostituita da quella di, "specializzazione". Art. 269, relativo alle materie d'insegnamento della scuola di specializzazione in diritto e legislazione è abrogato e sostituito dal seguente: "Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Elementi di diritto costituzionale: la disciplina sanitaria veterinaria; 2) Elementi di diritto amministrativo con specifica trattazione del diritto sanitario e veterinario; 3) Il potere giudiziale: nozioni generali; 4) L'amministrazione statale, parastatale e gli enti autarchici; 5) La legislazione veterinaria; 6) La legislazione internazionale in campo veterinario. 2° Anno: 1) L'organizzazione veterinaria e sanitaria in Italia; 2) Le norme di polizia veterinaria interne ed internazionali; 3) Gli alimenti di origine animale nell'attuale legislazione; 4) I mangimi nell'attuale legislazione; 5) Medicinali per uso veterinario; 6) Organizzazione professionale e previdenziale. Art. 271, relativo alla suddetta scuola, è modificato nel senso che il 2° comma è abrogato e sostituito dal seguente: "I posti disponibili al primo anno sono 25". Art. 272. - È modificato nel senso che la parola "perfezionamento" muta la denominazione in quella di "specializzazione". Art. 276. - È modificato nel senso che nel secondo comma le parole "cinque" e "tre" sono abrogate e sostituite rispettivamente da "sette" e "cinque". Art. 279, relativo alla scuola in tecnologia e igiene delle carni, è modificato nel senso che la parola perfezionamento" è sostituita da quella di "specializzazione". Art. 283, relativo alla suddetta scuola, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "I posti disponibili al 1° anno sono 20". Art. 284. - È modificato nel senso che la parola "perfezionamento" muta la denominazione in quella di "specializzazione". Art. 288. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La commissione degli esami di diploma, composta da sette membri, è presieduta dal preside della facoltà o da un suo delegato e ne fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 146. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-20;454#art-1

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