Art. 1
Marche da bollo per atti giudiziari
In vigore dal 9 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l', ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante norme sull'imposta di bollo e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1962, concernente la determinazione delle caratteristiche tecniche di una speciale carta bollata e di speciali marche per gli atti giudiziari;
Visto il regolamento approvato col regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, per l'esecuzione della legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento e del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive disposizioni;
Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, recante norme per il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 857; pubblicato nella. Gazzetta Ufficiale n. 308 del 6 dicembre 1969, concernente la determinazione della forma, tagli e delle altre caratteristiche delle marche pesi, misure e marchio;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva il testo di legge delle tasse sui contratti di borsa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374, concernente la determinazione della forma, tagli ed altre caratteristiche delle marche "Industria e Commercio" per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per concessioni governative - atti amministrativi, per atti esteri - passaporti, per patenti di guida autoveicoli, per l'Ente nazionale per la protezione degli animali; dei foglietti bollati e delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi - misure e marchio e delle marche radiofoniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, n. 701, concernente l'istituzione e le caratteristiche di marche di concessioni governative - atti amministrativi - nel valore da L. 400;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta l'opportunità di effettuare la stampa delle marche da bollo per atti giudiziari, delle marche pesi, misure e marchio, delle marche per contratti di borsa e delle marche per concessioni governative - atti amministrativi - di taglio inferiore alle lire 500 con il sistema rotocalcografico;.
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
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Marche da bollo per atti giudiziari
Le marche da bollo per atti giudiziari nei valori da L. 100, 200, 300 e 400 sono stampate con il sistema rotocalcografico su carta bianca liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm. 20 x 24 e nel formato stampa di mm. 17 x 21.
La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.
La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri.
Ogni quartino presenta 100 esemplari.
La vignetta, identica per tutti i valori, poggia sul lato corto del formato ed è costituita dal, simbolo della bilancia a due piatti che spicca su di un fondo dello stesso colore degradante dallo scuro al chiaro, dal bordo al centro, e da una fascia posta su tre lati, di fianco e sopra la bilancia sulla quale è posta la leggenda "MARCHE - PER ATTI - GIUDIZIARI" in carattere bastone scuro e da una basetta, di colore diverso nelle marche a due colori, recante il valore "LIRE." in cifre.
Colori:
L. 100 verde grigio (un solo colore);
L. 200 grigio azzurro (vignetta) e turchese (base);
L. 300 lilla (vignetta) e verde smeraldo (base);
L. 400 azzurro violaceo (vignetta) e verde (base).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-15;477#art-1