Art. 1

In vigore dal 28 nov 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto ii testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Bologna il 12 novembre 1971, tra l'Università di Bologna e la locale camera di commercio, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Patologia vegetale" della facoltà di agraria dell'Università di Bologna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-14;652#art-1

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