Art. 1

In vigore dal 10 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente la istituzione per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 di settemila posti di assistente ordinario dei quali milletrecento per l'anno accademico 1970-71; Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze degli istituti, delle facoltà e scuole, nonché degli istituti scientifici speciali, istituiti dopo il 31 dicembre 1965; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale, in sede di ripartizione di duecentoquarantaquattro posti di assistente ordinario a disposizione per l'anno accademico 1970-71, sono stati accantonati duecentosessantadue posti ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 62; Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 agosto 1971, n. 910; 30 ottobre 1971, n. 1297 e 25 marzo 1972, n. 200 con i quali sono stati sciolti dalla riserva di cui sopra complessivi cinquantaquattro posti, cosicché il numero dei posti accantonati, per l'anno accademico 1970-71, in applicazione dello stesso art. 18, risulta effettivamente di duecentootto unità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 467, concernente la ripartizione di trentotto posti di assistente ordinario per le esigenze previste dal predetto art. 18; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, n. 841, concernente la ripartizione di trentuno posti di assistente ordinario per le esigenze previste dallo stesso art. 18; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1972, n. 153, concernente la ripartizione di sei posti di assistente ordinario per le esigenze previste dal citato art. 18; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, con il quale vennero ripartiti novanta posti di assistente ordinario per l'Università della Calabria, dei quali quarantasette ad esaurimento del contingente dei posti riservati ancora disponibili sugli accantonamenti disposti ai sensi del citato art. 18 per gli anni accademici dal 1966-67, al 1969-70 e quarantatre posti prelevati dal contingente accantonato ai sensi dello stesso articolo per l'anno accademico 1970-71; Considerato che con i predetti decreti presidenziali in data 15 aprile 1971, n. 467, 24 luglio 1971, n. 841, 4 marzo 1972, n. 153 e 23 marzo 1972, sono stati complessivamente assegnati, ai sensi e per gli effetti del più volte citato art. 18 della legge n. 62, centosessantacinque posti di assistente, dei quali quarantasette posti ad esaurimento della riserva fissata per gli anni accademici dal 1966-67 al 1969-70 e centodiciotto dei duecentootto posti accantonati per l'anno accademico 1970-71; Considerato che restano tuttora a disposizione sul contingente riservato ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 18, secondo comma, della legge n. 62, novanta posti di assistente ordinario; Considerato che con le ripartizioni effettuate con i citati decreti presidenziali 15 aprile 1971, n. 467, 24 luglio 1971, n. 841, 4 marzo 1972, n. 153 e 23 marzo 1972, sono stati assegnati alle facoltà ed università istituite dopo il 31 dicembre 1965 un numero di posti superiore alla quota minima fissata dalla citata legge n. 62, art. 18, secondo comma, in un ventesimo dei posti non riservati agli assistenti straordinari; Considerata l'opportunità di sciogliere dalla riserva di cui al più volte citato art. 18, secondo comma, i residui novanta posti per far fronte alle ulteriori esigenze manifestatesi in diversi atenei; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343, con il quale per l'anno accademico 1966-67 sono stati ripartiti, ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, milleseicentotrentasei posti di assistente ordinario riservati, per concorso agli assistenti straordinari; Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 i posti riservati comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione; Visti i decreti presidenziali 12 febbraio 1968, n. 344, 12 marzo 1968, n. 602, 4 giugno 1968, n. 812, 5 giugno 1968, n. 821, 11 dicembre 1968, n. 1331, 27 maggio 1969, n. 325, 23 ottobre 1969, n. 919, 20 novembre 1969, n. 942, 23 marzo 1970, n. 254, 12 maggio 1970, n. 522, 13 giugno 1970, n. 603, 3 luglio 1970, n. 670, 4 luglio 1970, n. 788, 7 novembre 1970, n. 986, 3 dicembre 1970, n. 1201, 24 luglio 1971, n. 826, 30: ottobre 1971, n. 1209 e 30 ottobre 1971, n. 1297, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari; Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343, un altro posto non risulta coperto; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di trazione elettrica della facoltà di ingegneria della Università di Pisa, con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343, è recuperato dal contingente riservato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-14;324#art-1

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