Art. 1

In vigore dal 6 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754; Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910; Veduta la legge 17 dicembre 1971, n. 1156; Udito il parere della commissione di esperti di cui all' della Legge 27 ottobre 1969, n. 754; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico In applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1156, con effetto dal 1 gennaio 1972 sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti professionali di Stato indicati nelle annesse tabelle A, B, C, D, E, F, viste e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, centodieci corsi annuali, biennali o triennali, per il conseguimento, previo esame di Stato, dei diplomi di maturità professionale specificati nelle tabelle medesime. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 93. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-07;984#art-1

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