Art. 1

In vigore dal 13 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255; Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, con la quale sono stati istituiti, tra gli altri, cinquanta posti di tecnico laureato per gli istituti universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 454, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1971, registro n. 243, foglio n. 16, con il quale sono stati ripartiti tra le università e gli istituti di istruzione universitaria trentotto posti di tecnico laureato; Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, n. 645, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1971, registro n. 243, foglio n. 156, con il quale, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 della predetta legge 3 giugno 1970, n. 380, sono stati ripartiti tra le università e gli istituti di istruzione universitaria cinque posti di tecnico laureato; Considerato che i posti di tecnico laureato ancora da ripartire ammontano a sette unità; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: I rimanenti sette posti di tecnico laureato degli istituti universitari, istituiti con effetto dal 1 gennaio 1970 dalla legge 3 giugno 1970, n. 380, citata nelle premesse, sono ripartiti come segue: Numero dei posti UNIVERSITÀ DI NAPOLI Facoltà di ingegneria: Istituto di tecnica delle costruzioni......... 1 UNIVERSITÀ DI PALERMO Facoltà di ingegneria: Istituto di idraulica................. 1 UNIVERSITÀ DI PISA Facoltà di ingegneria: Istituto di scienza delle costruzioni......... 1 UNIVERSITÀ DI ROMA Facoltà di economia e commercio: Istituto di tecnica industriale e commerciale..... 1 UNIVERSITÀ DI TRIESTE Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: Istituto di chimica.................. 1 Facoltà di farmacia: Istituto di farmacologia e farmacognosia........ 1 Facoltà di economia e commercio: Istituto di statistica................. 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 28. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-07;330#art-1

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