Art. 1
In vigore dal 3 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la "Scuola in psicologia dell'età evolutiva" muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in psicologia".
Gli articoli 138, 139, 140, relativi alla "Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia
Art. 138. - Presso la clinica ostetrica e ginecologica è istituita la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia. Direttore della scuola è il docente designato dal consiglio di facoltà.
Il corso ha la durata di quattro anni.
Art. 139. - L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali a parità di risultato dell'esame di ammissione:
a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;
b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'Università;
c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;
d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità;
e) eventuali pubblicazioni.
L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.
Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in trentasette specializzandi.
Art. 140. - Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso.
Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc. devono prestare analogo servizio a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.
Gli iscritti devono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame di diploma. La sessione di profitto è unica ed è espletata nel mese di ottobre.
Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.
Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, frequenza, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento della facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 141. - Il programma di studi è il seguente:
1° Anno:
1) Elementi di genetica e di eugenica;
2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia fisiologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Diagnostica ostetrica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica.
2° Anno:
1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;
3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrica e ginecologica.
3° Anno:
1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
3) Puericultura prenatale;
4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) Tecnica operatoria ginecologica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica;
8) Terapia medica ostetrica e ginecologica.
4° Anno:
1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;
2) Ostetricia e ginecologia forense;
3) Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del IV anno);
5) Urologia ginecologica;
6) Chirurgia addominale extra genitale.
Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.
A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.
Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo-personale.
Art. 142. - Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri della commissione saranno proposti dal direttore della scuola.
La commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore ed è composta di almeno cinque membri proposti dal direttore della scuola e scelti possibilmente tra gli insegnanti della scuola stessa.
Almeno tre membri dovranno essere professori di ruolo. Ove tra gli insegnanti della scuola non vi fossero tre professori di ruolo i mancanti verranno scelti tra i professori di ruolo, insegnanti materie affini, anche di altre facoltà.
Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale e prove teoriche e pratiche stabilite dalla commissione giudicatrice. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia a tutti gli effetti di legge.
Per essere ammesso all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami di profitto.
Gli articoli 231, 232, 233, relativi alla "Scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in psicologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in psicologia
Art. 231. - Presso l'istituto di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è istituita la "Scuola di specializzazione in psicologia" la quale è articolata nei seguenti indirizzi:
a) medico;
b) differenziale e scolastico;
c) industriale e del lavoro;
d) sociale.
La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 245; nè è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.
La scuola conferisce il diploma di "Specialista in psicologia" con l'indicazione dell'indirizzo seguito.
Il diploma, valido a tutti gli effetti della legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.
Art. 232. - Titoli per l'ammissione alla scuola sono:
a) per l'indirizzo "medico", la laurea in medicina e chirurgia;
b) per gli altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.
Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire.
Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola e indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 243 il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale. Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.
Art. 233. - Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari conferenze; la attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle venti settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.
Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:
a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopra indicati: tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;
b) insegnamenti specifici, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 231 e nel, successivo art. 234; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;
c) insegnamenti integrativi. Gli insegnamenti di cui ai punti a) e b) sono fissati nello statuto, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.
Gli insegnamenti di cui al punto c) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti a) e b).
Art. 234. - Gli insegnamenti comuni di cui al punto a) dell'articolo precedente sono:
1) Metodologia generale e speciale della ricerca psicologica (triennale: I, II, III anno);
2) Metodologia statistica generale e psicometria (annuale: I anno);
3) Psicologia generale (triennale: I, II e III anno);
4) Teorie della personalità (biennale: I e II anno);
5) Psicologia dinamica (annuale: II anno);
6) Psicologia differenziale (annuale: I anno);
7) Psicologia sociale (biennale: I e II anno);
8) Tecniche psicodiagnostiche (biennale: I e II anno).
Gli insegnamenti specifici di cui al punto b) dell'articolo 233, sono:
A) per l'indirizzo medico:
1) Psicologia dello sviluppo (biennale: I e II anno);
2) Psicofisiologia (annuale: I anno);
3) Psicofarmacologia (annuale: II anno);
4) Psicopatologia e neuropsichiatria (biennale: I e II anno);
5) Medicina psicosomatica (annuale: III anno);
6) Psicologia clinica (biennale: II e III anno);
7) Psicoterapia (biennale: II e III anno);
8) Psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria (annuale: III anno);
9) Igiene mentale (annuale: II anno).
B) per l'indirizzo differenziale e scolastico:
1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: I e II anno);
2) Psicologia dell'età evolutiva (triennale: I, II e III anno);
3) Pedagogia (annuale: I anno);
4) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale:
I anno);
5) Psicologia pedagogica (annuale: I anno);
6) Psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva (annuale: II anno);
7) Docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale: II anno);
8) Tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale: II e III anno);
9) Orientamento scolastico e professionale (annuale: III anno).
C) per l'indirizzo industriale e del lavoro:
1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: I e II anno);
2) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale:
I anno);
3) Psicologia del lavoro (annuale: I anno);
4) Metodologia statistica e psicometria (corso avanzato, annuale: II anno);
5) Ergonomia (annuale: I anno);
6) Analisi e valutazione delle mansioni e profili professionali (annuale: II anno);
7) Psicologia del disadattamento lavorativo (annuale: III anno).
D) per l'indirizzo sociale:
1) Antropologia culturale (annuale: I anno);
2) Sociologia (annuale: I anno);
3) Psicologia della comunicazione (biennale: I e II anno);
4) Tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale:
II anno);
5) Ricerca motivazionale (annuale: II anno);
6) Psicologia sociale, corso avanzato (annuale: III anno);
7) Dinamiche di gruppo (annuale: III anno);
8) Tecniche di studio dell'opinione pubblica (annuale: III anno);
9) Patologia e controllo sociale (annuale: III anno).
Gli insegnamenti integrativi (annuali) di cui al punto c) dell'art. 233, vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue:
Storia della psicologia;
Filosofia della scienza;
Cibernetica;
Psicologia zoologica;
Psicolinguistica;
Organizzazione sanitaria;
Organizzazione scolastica;
Auxologia;
Neuropsichiatria infantile;
Pedagogia speciale e differenziale;
Igiene generale;
Medicina del lavoro;
Legislazione sanitaria;
Legislazione scolastica;
Legislazione del lavoro;
Deontologia professionale;
Sessuologia;
Psicogerontologia;
Statistica economica;
Psicologia, della propaganda;
Psicologia dello sport;
Psicologia e pedagogia della comunicazione di massa;
Filmologia;
Istruzione programmata;
Psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico;
Infortunistica del lavoro;
Psicologia economica.
Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano; sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.
Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 243, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.
L'eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 243.
Art. 235. - Gli esami sono di profitto e di diploma. Per essere ammesso agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, ecc. svolti dalla scuola nei relativi anni di corso.
Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte deve presentare una dissertazione scritta nonché una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.
L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.
Art. 236. - Direttore della scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia.
Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola stessa, può proporre che un docente di essa assuma le funzioni di vicedirettore, con l'incarico annuale (riconfermabile) di coadiuvarlo e di sostituirlo; alla relativa nomina provvede il rettore.
Art. 237. - I docenti della scuola sono scelti fra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori-ruolo, aggregati, incaricati, liberi, docenti), fra gli specializzati in psicologia e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.
Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà.
Art. 238. - Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto dal direttore stesso che lo presiede dal vice-direttore, che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o di impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale.
Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore.
Art. 239. - Spetta al consiglio della scuola:
1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, ecc., relativi sia agli insegnamenti comuni sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi;
2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale dopo l'approvazione delle facoltà;
3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, ecc. e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto, che di diploma e la composizione delle relative commissioni;
4) stabilire le eventuali prove pratiche da far sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;
5) riferire sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una università o facoltà ad un'altra e deliberare circa il passaggio da un indirizzo all'altro della scuola stessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 245, determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame;
6) determinare il numero massimo (in ogni caso non superiore a dieci) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso, in ogni caso, data la disponibilità delle attrezzature dell'istituto di psicologia della facoltà di medicina, il numero massimo di iscritti complessivamente nel triennio non dovrà eccedere i trenta, sia che funzioni un solo indirizzo, sia che ne funzioni più di uno;
7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma, terzo dell'art. 232 della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui allo stesso comma dell'art. 232 nonché le modalità dei relativi concorsi o prova.
Art. 240. - Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.
Art. 241. - Le entrate della scuola sono costituite dall'apposito contributo per la scuola di specializzazione e da altre eventuali erogazioni dello Stato e di enti pubblici e privati.
Art. 242. - Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.
Art. 243. - Il direttore della scuola - di concerto col vice direttore e sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola - compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di medicina e chirurgia sarà reso di pubblica ragione.
Nel manifesto viene specificato:
1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;
2) il numero massimo (in ogni caso non superiore a dieci) e, eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate;
3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;
4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma terzo dell'art. 232.
5) l'ordine degli studi, con l'indicazione;
a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 234 in più rami distinti, ai fini dell'insegnamento e degli esami di profitto;
b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;
c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;
d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;
e) dei docenti, per ciascun insegnamento, ed anno di corso:
6) le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;
7) le tasse, le soprattasse ed i contributi generali e speciali dovuti agli allievi.
Art. 244. L'inclusione della scuola nello statuto dell'università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi.
Art. 245. - È prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del II anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 244, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso.
Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.
Art. 246. - Per gli allievi iscritti negli anni anteriori rimane in vigore lo statuto precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fato obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 110. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-02;437#art-1