Art. 1
In vigore dal 3 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università libera degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936; n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvate le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 36. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Cartografia;
Civiltà greca;
Filologia francese;
Filologia spagnola;
Filologia medioevale;
Filosofia della politica;
Glottodidattica;
Letteratura cristiana antica;
Letteratura latina medioevale;
Letteratura per l'infanzia;
Letteratura umanistica;
Metodologia e didattica;
Metodologia e storia della critica letteraria;
Psicolinguistica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Semiologia;
Storia della lingua latina.
Art. 37. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Cartografia;
Filosofia medioevale;
Geografia antropica;
Glottodidattica;
Letteratura per l'infanzia;
Metodologia e didattica;
Psicolinguistica;
Psicolinguistica dell'età evolutiva;
Psicologia dinamica;
Psicometria;
Semiologia;
Storia dei partiti e movimenti.
Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Filologia francese;
Filologia spagnola;
Glottodidattica;
Letteratura provenzale;
Letterature comparate;
Letterature ispano-americane;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura romena;
Metodologia, e didattica;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della lingua inglese.
Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia sono aggiunti i seguenti:
Diritto del lavoro;
Filosofia della politica;
Geografia antropica;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Pedagogia sociale;
Psicologia dinamica;
Psicometria;
Psicolinguistica;
Semiologia;
Storia dei partiti e movimenti politici.
Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di "Immuno-chimica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1972.
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 112. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-02;434#art-1