Art. 1

In vigore dal 27 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 117, 118, 121, 123 e 124, modificati con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1971, n. 1142, relativi al riordinamento della facoltà di ingegneria, sono così modificati: Art. 117, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria civile, è modificato nel senso che per l'indirizzo esercizio al n. 21-a la denominazione dell'insegnamento di "Tecnica della sicurezza nel lavoro (semestrale)" è rettificata in "Sicurezza del lavoro (semestrale)". Art. 118: nel predetto corso di laurea riguardante le norme sulle propedeuticità il n. 8 è così modificato: 8) l'esame di fisica tecnica deve precedere quelli di meccanica applicata alle macchine e macchine, impianti tecnici per l'edilizia, tecnica ed economia dei trasporti. Art. 121, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica riguardante le norme sulle propedeuticità, l'ultimo comma è modificato come segue: Elettronica applicata propedeutico per gli esami di controllo dei processi industriali, telegrafia, telefonia e telesegnalazioni e di microonde. Art. 123, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria meccanica, è modificato nel senso che per l'indirizzo termodinamica e macchine al n. 19 la denominazione dell'insegnamento di "Sistemi di produzione dell'energia elettrica" è rettificata in "Centrali elettriche" e per l'indirizzo impianti al n. 19 la denominazione dell'insegnamento di "Impianti tecnici edili" è rettificata in "Impianti tecnici per l'edilizia". Art. 124: le norme relative alle precedenze per il corso di laurea in ingegneria meccanica sono modificate nel senso che il comma sedicesimo è così rettificato: per centrali elettriche sono propedeutici gli esami di elettrotecnica e di macchine; mentre il comma diciottesimo è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 99. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-02;412#art-1

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