Art. 1

In vigore dal 25 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 1859, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato come appresso: Art. 29, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che insegnamento di "Letteratura latina medioevale" muta la denominazione in quella di "Storia della lingua e letteratura latina medioevale". Art. 47: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere vengono aggiunti i seguenti: Filologia slava; Filologia semitica; Filologia indo-iranica; Jamatologia. Art. 50: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Psicoterapia; Medicina dello sport; Auxologia; Istopatologia ultrastrutturale; Biologia molecolare; Enzimologia; Analisi chimico-cliniche; Patologia molecolare; Malattie del ricambio; Criminologia minorile; Neurofisiopatologia. Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di "Anestesiologia" muta la denominazione in quella di "Anestesiologia e rianimazione". Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: Chimica degli oli essenziali; Biometria applicata; Chemioterapia; Chimica dei composti eterociclici; Farmacologia molecolare; Fitochimica. Art. 77: agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti: Chimica degli oli essenziali; Biometria applicata; Chemioterapia; Chimica dei composti eterociclici; Farmacologia molecolare; Fitochimica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 85. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-02;406#art-1

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