Art. 1
In vigore dal 25 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 1859, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato come appresso:
Art. 29, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che insegnamento di "Letteratura latina medioevale" muta la denominazione in quella di "Storia della lingua e letteratura latina medioevale".
Art. 47: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere vengono aggiunti i seguenti:
Filologia slava;
Filologia semitica;
Filologia indo-iranica;
Jamatologia.
Art. 50: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Psicoterapia;
Medicina dello sport;
Auxologia;
Istopatologia ultrastrutturale;
Biologia molecolare;
Enzimologia;
Analisi chimico-cliniche;
Patologia molecolare;
Malattie del ricambio;
Criminologia minorile;
Neurofisiopatologia.
Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di "Anestesiologia" muta la denominazione in quella di "Anestesiologia e rianimazione".
Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
Chimica degli oli essenziali;
Biometria applicata;
Chemioterapia;
Chimica dei composti eterociclici;
Farmacologia molecolare;
Fitochimica.
Art. 77: agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
Chimica degli oli essenziali;
Biometria applicata;
Chemioterapia;
Chimica dei composti eterociclici;
Farmacologia molecolare;
Fitochimica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 85. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-02;406#art-1