Art. 1
In vigore dal 22 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 231, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 55: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia del teatro e dello spettacolo;
Filologia dantesca;
Storia delle tradizioni popolari;
Cultura greca;
Antichità greche e romane;
Etruscologia;
Storia della critica letteraria;
Antropologia culturale;
Storia della critica d'arte;
Latino medioevale;
Biblioteconomia e bibliografia;
Storia antica;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia contemporanea;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.
Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Storia della grammatica e della lingua italiana" muta denominazione in quella di "Storia della lingua italiana".
Art. 56: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Filosofia morale;
Estetica;
Statistica;
Economia politica;
Storia economica;
Filosofia della scienza;
Sociologia delle comunicazioni di massa;
Psicologia sociale;
Storia della pedagogia;
Storia antica;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia contemporanea;
Storia della scienza.
Art. 57: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Dialettica italiana;
Filologia italiana;
Metodologia degli insegnamenti linguistici;
Linguistica generale.
Art. 66: È abrogato e sostituito dal seguente:
Presso la facoltà di magistero sono istituiti i seguenti istituti:
Istituto di letteratura e filologia moderna;
Istituto di lingue e letterature classiche;
Istituto di scienze storiche;
Istituto di scienze filosofiche;
Istituto di pedagogia;
Istituto di lingue e letterature straniere;
Istituto di scienze geografiche;
Istituto di storia dell'arte;
Istituto di psicologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 82. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-02;370#art-1