Art. 1

In vigore dal 22 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 231, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 55: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Storia del teatro e dello spettacolo; Filologia dantesca; Storia delle tradizioni popolari; Cultura greca; Antichità greche e romane; Etruscologia; Storia della critica letteraria; Antropologia culturale; Storia della critica d'arte; Latino medioevale; Biblioteconomia e bibliografia; Storia antica; Storia medioevale; Storia moderna; Storia contemporanea; Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea. Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Storia della grammatica e della lingua italiana" muta denominazione in quella di "Storia della lingua italiana". Art. 56: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Filosofia morale; Estetica; Statistica; Economia politica; Storia economica; Filosofia della scienza; Sociologia delle comunicazioni di massa; Psicologia sociale; Storia della pedagogia; Storia antica; Storia medioevale; Storia moderna; Storia contemporanea; Storia della scienza. Art. 57: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Dialettica italiana; Filologia italiana; Metodologia degli insegnamenti linguistici; Linguistica generale. Art. 66: È abrogato e sostituito dal seguente: Presso la facoltà di magistero sono istituiti i seguenti istituti: Istituto di letteratura e filologia moderna; Istituto di lingue e letterature classiche; Istituto di scienze storiche; Istituto di scienze filosofiche; Istituto di pedagogia; Istituto di lingue e letterature straniere; Istituto di scienze geografiche; Istituto di storia dell'arte; Istituto di psicologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 82. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-02;370#art-1

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