Art. 1

In vigore dal 8 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 15 gennaio 1972 numeri 7, 8, 9, 10 e 11, concernenti il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di uffici, funzioni e personale dello Stato, emanati in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico La struttura dei ruoli organici delle carriere inferiori alla direttiva degli impiegati civili dello Stato la cui dotazione risulta ridotta per effetto dei decreti presidenziali emanati in attuazione della delega prevista dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è rideterminata in conformità di quanto stabilito dagli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Le nuove piante organiche risultanti dall'applicazione del comma precedente sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1972 LEONE ANDREOTTI - RUMOR - COLOMBO - PELLA - TAVIANI MISASI FERRARI - AGGRADI - NATALI - SCALFARO - GAVA - DONAT CATTIN - VALSECCHI - SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 137. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-18;473#art-1

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