Art. 1

In vigore dal 19 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1965, numero 1516, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università libera di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 17: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Ebraico; Filologia semitica; Filologia slava; Filosofia del linguaggio; Letterature moderne comparate; Lingua e letteratura russa; Lingue semitiche comparate; Metodologia e didattica; Storia contemporanea; Storia della critica letteraria; Storia delle religioni; Storia economica. Art. 24: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Biblioteconomia; Filologia slava; Filosofia del linguaggio; Letterature moderne comparate; Lingua e letteratura russa; Metodologia e didattica; Storia contemporanea; Storia delle religioni; Storia economica. Art. 30: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Ebraico; Filologia semitica; Filologia slava; Filosofia del linguaggio; Letterature moderne comparate; Lingua e letteratura russa; Lingue semitiche comparate; Metodologia e didattica; Storia contemporanea; Storia della critica letteraria; Storia della lingua francese; Storia delle religioni; Storia economica. Art. 87: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) indirizzo B, è aggiunto quello di "Costruzioni metalliche". Nello stesso articolo gli insegnamenti di "Impianti tecnici dell'edilizia" e di "Storia dell'architettura" passano da semestrali ad annuali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 55. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;363#art-1

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