Art. 1
In vigore dal 19 ago 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1965, numero 1516, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università libera di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Ebraico;
Filologia semitica;
Filologia slava;
Filosofia del linguaggio;
Letterature moderne comparate;
Lingua e letteratura russa;
Lingue semitiche comparate;
Metodologia e didattica;
Storia contemporanea;
Storia della critica letteraria;
Storia delle religioni;
Storia economica.
Art. 24: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Biblioteconomia;
Filologia slava;
Filosofia del linguaggio;
Letterature moderne comparate;
Lingua e letteratura russa;
Metodologia e didattica;
Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Storia economica.
Art. 30: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Ebraico;
Filologia semitica;
Filologia slava;
Filosofia del linguaggio;
Letterature moderne comparate;
Lingua e letteratura russa;
Lingue semitiche comparate;
Metodologia e didattica;
Storia contemporanea;
Storia della critica letteraria;
Storia della lingua francese;
Storia delle religioni;
Storia economica.
Art. 87: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) indirizzo B, è aggiunto quello di "Costruzioni metalliche".
Nello stesso articolo gli insegnamenti di "Impianti tecnici dell'edilizia" e di "Storia dell'architettura" passano da semestrali ad annuali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 55. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-16;363#art-1